LE SPESE STRAORDINARIE

MANTENIMENTO DEI FIGLI DOPO LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO: QUANDO UN GENITORE NON PAGA LA SUA QUOTA DI SPESE STRAORDINARIE.

Il provvedimento che pronuncia la separazione e/o il divorzio, in presenza di figli non autosufficienti, dispone la corresponsione di un assegno di mantenimento di un genitore a favore dell’altro, quale contributo alle spese ordinarie. Oltre al contributo per le spese ordinarie, generalmente il provvedimento regolamenta anche la suddivisione di quelle spese che non sono quotidiane, ma “straordinarie”. Quello stesso provvedimento, costituisce il titolo esecutivo a favore del genitore che ha anticipato le spese e che può essere azionato dal genitore che si trova in una posizione di credito nei confronti dell’altro.

1. NON TUTTE LE SPESE STRAORDINARIE RIENTRANO NEL TITOLO ESECUTIVO

Erroneamente si crede che, se nel provvedimento di separazione o divorzio sono menzionate le spese ordinarie e straordinarie con la loro regolamentazione, quel provvedimento ricomprenda tutte le spese di mantenimento dei figli e che quel provvedimento cristallizzi il dovere dei genitori di far fronte a tutte le spese nella misura determinata in quel momento e in via preventiva.

Tuttavia, ci sono spese straordinarie che nel momento in cui il Tribunale si è pronunciato (su accordo dei genitori o con una sentenza emessa al termine di un giudizio), erano imprevedibili e “imponderabili”. Questo fa si che spese di tal genere non possano essere richieste attraverso la messa in esecuzione del titolo anzidetto, ma occorre promuovere un giudizio che accerti e determini l’obbligo del genitore inadempiente di contribuire alle stesse.

2. LA CASSAZIONE PRECISA QUALI SPESE DEVONO ESSERE OGGETTO DI GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO E NON RICOMPRESE NEL TITOLO.

Con l’ordinanza n. 379/2021 la I Sez. Civile della Cassazione, precisa il concetto di “straordinarietà”, ricomprendendo in esso quelle spese (ad es. un ricovero urgente) del tutto impreviste e imprevedibili, oltre che economicamente rilevanti. Per questo genere di spese, non si può far valere il provvedimento originario che regolamenta la ripartizione delle spese cosiddette straordinarie

In caso di disaccordo, alcune spese straordinarie devono essere oggetto di un accertamento da parte del giudice, non potendo il genitore che le ha anticipate, contare sul titolo esecutivo per pretenderne il pagamento da parte dell’altro genitore.

Per la Cassazione le “spese straordinarie” citate dal provvedimento di separazione e/o divorzio, sono tutte quelle spese sì saltuarie, ma che “si mettono in conto” nella vita di un figlio (i controlli specialistici, gli interventi odontoiatrici di cura, ecc.), cioè quelle spese che, benchè non quotidiane e quindi non rientranti nel contributo mensile (in questo appunto straordinarie), fanno parte della vita dei nostri figli.

3. DUE CATEGORIE DI SPESE STRAORDINARIE

La Cassazione suddivide le spese straordinarie in due categorie: 1) quelle spese che, benchè non rientrino nell’importo forfetizzato dell’assegno di mantenimento, hanno natura routinaria anche se saltuarie (“…….Le spese mediche e scolastiche integrative della categoria delle spese straordinarie sono quegli esborsi (spese per l’acquisto di occhiali; visite specialistiche di controllo; pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno periodico di mantenimento tuttavia, nel loro routinario proporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicchè esse, indeterminate nel quantum e nel quando, non lo sono invece in ordine all’an…..”; 2) quelle spese straordinarie che si pongono al di fuori dell’ambito della prevedibilità e che per la loro occasionalità e rilevanza economica, necessitano di un apposito accertamento e vaglio da parte del giudice (“……In ordine alla distinta ipotesi delle “spese straordinarie”, categoria intesa come residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), lontana come tale da ogni carattere di ordinarietà e certezza, questa Corte di Cassazione ha chiarito che, tali devono intendersi quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica per ciò stesso un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione….”)

Davanti alla necessità di sostenere una spesa “straordinaria” del tutto imprevista ed imprevedibile, i genitori dovranno preventivamente confrontarsi e raggiungere ad un accordo per suddividersi queste spese. In assenza di questo presupposto, al genitore anticipatario non resterà che ricorrere al Giudice, perché venga accertata la necessità e obbligatorietà di quella spesa.

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